STATUTO 

DEL COMITATO DEI GENITORI DELLA SCUOLA

PRIMARIA E DELL’INFANZIA “GAETANO GRILLI”

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “VIRGILIO”

già IC “ VIA GIULIA 25” - ROMA

 

 

PREMESSA

Il Comitato dei Genitori della Scuola “G.Grilli” è stato costituito in data 12 giugno 2009, ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. 297/94 – Testo Unico – che sancisce la possibilità di costituire tale Comitato su iniziativa dei rappresentanti di Classe e Interclasse. La legge sull’autonomia scolastica – D.P.R. 275/99 Art.3 comma 3 – stabilisce che "Il Piano dell'offerta formativa è elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi generali per le attività della scuola e delle scelte generali di gestione e di amministrazione definiti dal consiglio di circolo o di istituto, tenuto conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni anche di fatto dei genitori e, per le scuole secondarie superiori, degli studenti. Il Piano è adottato dal consiglio di circolo o di istituto.".  Il Comitato dei genitori è infatti considerato una Associazione di Fatto: le sue prerogative ed i suoi limiti sono quelli definiti per le Associazioni di Fatto.

 

 

Art. 1

 

È istituito il Comitato dei Genitori della Scuola Primaria e dell’infanzia “Gaetano Grilli”, Plesso dell’Istituto Comprensivo Statale “Virgilio” già IC “Via Giulia 25” di Roma.

 

Ne fanno parte con diritto di voto:

 

– i rappresentanti di classe eletti annualmente dai genitori degli alunni dell’Istituto secondo le disposizioni amministrative in vigore;

– i genitori eletti nel Consiglio di Istituto.

Ne possono far parte con diritto di voto:

– i genitori – o coloro che legalmente ne facciano le veci – che ne facciano espressa richiesta alla prima riunione dell’anno scolastico.

 

Il componente del Comitato impossibilitato a partecipare alle riunioni del Comitato dei Genitori, può delegare un altro genitore, che parteciperà all’assemblea con diritto di voto. Ogni componente del Comitato non può esprimere più di un voto attraverso delega oltre al proprio.

 

I genitori che non vogliono far parte del Comitato, comunque interessati a partecipare alle riunioni, hanno diritto di parola ma non di voto.

 

Art. 2

 

Il Comitato dei Genitori è costituito per facilitare e promuovere una più ampia e attiva

partecipazione dei genitori alla vita della scuola, svolge un’azione di collegamento tra le famiglie e gli organi collegiali e persegue finalità di carattere sociale, civile e culturale.

 

Art. 3

 

Il Comitato dei Genitori è rinnovato all’inizio di ogni anno scolastico, possibilmente entro i primi 30 successivi alla proclamazione ufficiale dei genitori eletti nei Consigli di classe e comunque non oltre i successivi 90 giorni.

 

Art. 4

 

Alle riunioni del Comitato possono partecipare tutti coloro che abbiano a cuore le vicende della scuola (dirigente scolastico, docenti, associazioni pubbliche e/o private, sindacati esperti ecc.ecc) con diritto di parola ma non di voto.

 

Art. 5

 

Alle riunioni del Comitato il diritto di parola è garantito a tutti.

 

Art. 6

 

Nella prima riunione dell’anno scolastico in corso, il Comitato dei Genitori elegge al suo interno:

 

– un Presidente, che rappresenta il Comitato dei Genitori di fronte alla dirigenza e agli organi collegiali, ne convoca e ne presiede le assemblee esercitando anche la funzione di moderatore;

– un Vicepresidente, che coadiuva il Presidente e lo sostituisce durante la sua assenza in tutte le sue funzioni;

– un Segretario, che coadiuva il Presidente e il Vicepresidente, sostituendoli durante la loro assenza in tutte le loro funzioni e che ha, abitualmente, il compito di curare gli aspetti formali e informativi delle attività del Comitato, di stendere il verbale delle assemblee e curarne l’edizione finale che deve essere depositata presso la Segreteria scolastica ed inviata al Dirigente scolastico e al Presidente del Consiglio di Istituto, di predisporre e tenere aggiornato un registro dei componenti del Comitato Genitori;

– un Cassierie, con il compito di gestire i fondi presenti su un eventuale c/c, libretto bancario o postale del Comitato, in base a quanto previsto all’art. 14.

 

Per la validità della elezione è richiesta la maggioranza dei presenti all’Assemblea.

 

Qualora i suddetti decadano dal ruolo per venir meno dei requisiti di eleggibilità, il Comitato provvederà alla loro sostituzione entro trenta giorni) con le modalità di cui sopra.

 

Art. 7

 

Il Presidente può essere revocato su mozione di sfiducia scritta e allegata al verbale dell’Assemblea del Comitato, presentata da almeno da un numero di genitori pari almeno al 30% degli aventi diritto al voto. Tale mozione di sfiducia, sarà discussa e votata in apposita convocazione. Per l’approvazione della revoca è necessario che la mozione di sfiducia sia approvata dalla maggioranza del 50% più 1 dei genitori facenti parte del Comitato.

 

In tal caso il Comitato provvederà immediatamente all’elezione di un nuovo Presidente con le modalità indicate all’art. 6.

 

Art. 8

 

Il Presidente può costituire delle Commissione Specifiche su determinati problemi (mensa, strutture scolastiche, pulizie ecc. ecc.), individuando i Genitori che ne vorranno far parte.

 

Art. 9

 

Il Comitato dei Genitori può essere convocato, con preciso ordine del giorno:

 

– su decisione del Presidente;

– su decisione dello stesso Comitato che si autoconvoca a data successiva;

– qualora il Presidente riceva una richiesta scritta dal 20% più 1 dei genitori facenti parte del Comitato.

La convocazione della riunione del Comitato, con l’indicazione dell’ordine del giorno, sarà comunicata tramite avviso esposto all’Albo della Scuola e recapitato a tutti i Genitori tramite i loro figli almeno cinque giorni prima della data di convocazione ovvero per posta elettronica.

 

Art. 10

 

L’Assemblea del Comitato dei Genitori si ritiene valida qualunque sia il numero dei presenti purché siano state rispettate le norme di convocazione di cui all’art 9.

 

Le votazioni saranno espresse per alzata di mano. A parità di voto, dirime il voto del Presidente dell’Assemblea.

 

Le delibere del Comitato dei Genitori sono espresse a maggioranza relativa dei presenti

all’Assemblea aventi diritto di voto.

 

Art. 11

 

Copia dei verbali delle riunioni del Comitato verranno depositati presso la Segreteria scolastica ed inviati al Dirigente scolastico e al Presidente del Consiglio di Istituto.

 

Art. 12

 

Il presente Statuto può essere integrato o modificato ogniqualvolta si renda necessario, previa approvazione della maggioranza assoluta dei genitori facenti parte del Comitato, convocato con specifico ordine del giorno.

 

Art. 13

 

Il Comitato dei Genitori ha diritto di promuovere e/o organizzare iniziative a carattere culturale allo scopo di autofinanziarsi destinando i proventi agli scopi che, anno per anno, emergono in seno all’assemblea, su proposta dei genitori, per apportare eventuali miglioramenti agli spazi e/o alle attività della scuola.

 

Art. 14

 

Il Comitato Genitori ha la facoltà di aprire un c/c o un libretto bancario o postale per la gestione della cassa, realizzata con le modalità specificate nell’art. 13.

 

Le spese e l’utilizzo della cassa devono essere autorizzate con esplicita delibera del Comitato con le modalità previste dall’art. 10 comma 3.

 

Delegati con firma congiunta sono i due genitori eletti dal Comitato stesso in qualità di Cassieri, i quali hanno l’obbligo di rendiconto al termine di ogni anno scolastico.

 

 

 

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